Edilizia: patente a punti obbligatoria dal 1° ottobre per operare nei cantieri
- segreteriaveneto
- 26 set 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 1 ott 2024
Dal 1° ottobre 2024 entra in vigore la patente a crediti, un nuovo sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri temporanei o mobili, ossia, come definito dall'art. 89 del D.Lgs. 81/2015, qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Il portale per inoltrare la richiesta di erogazione della patente sarà attivo dal 1° ottobre.
SOGGETTI OBBLIGATI
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – dunque, non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, incluse le imprese individuali senza lavoratori e le imprese e i lavoratori autonomi stranieri (vedasi precisazione a fondo pagina*).
REQUISITI
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; *
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2015; **
possesso di:
DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità; *
DVR (documento di valutazione dei rischi), nei casi previsti dalla normativa vigente; **
certificazione di regolarità fiscale, di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 17-bis, del D.Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente; *
avvenuta designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), nei casi previsti dalla normativa vigente. **
* attestato mediante autocertificazione.
** attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
MODALITA' DI RICHIESTA
La patente è rilasciata in formato digitale dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso accesso al portale mediante SPID personale o CIE (https://servizi.ispettorato.gov.it/).
La domanda può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto delegato, munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Avvocati e CAF).
Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati, questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti, le quali potranno essere richieste, esibite o trasmesse in caso di eventuali accertamenti.
CREDITI
Al momento del rilascio, con l'indicazione dei requisiti "base", la patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti.
Dal 1° gennaio 2025, si potranno inserire alcuni requisiti aggiuntivi che consentiranno di raggiungere al massimo 100 punti.
Non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, qualora la patente sia dotata di meno di 15 crediti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.
SOSPENSIONE O REVOCA
La patente può essere sospesa o revocata in caso di infortuni gravi dai quali derivi la morte o l'inabilità permanente o l'irreversibile menomazione di uno o più lavoratori, ovvero in caso di dichiarazioni non veritiere.
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore ai 12 mesi, sarà determinata sulla base della gravità degli infortuni e/o della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
ESENZIONI
Sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.) ed imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'art. 100, c. 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
DISCIPLINA TRANSITORIA
Fino al 31 ottobre 2024, anziché presentare domanda tramite il portale dell'INL, si potrà trasmettere un'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, inviando tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it il modello predisposto dall'Ispettorato stesso, scaricabile di seguito.
ATTENZIONE! La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia SOLO fino alla data del 31 ottobre 2024. Sarà comunque obbligatorio presentare la domanda tramite il portale dell'INL entro il 31/10. A partire dal 1° novembre 2024, non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
SANZIONI
Qualora l'impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente (o documento equivalente se stranieri) o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, oppure che non abbia verificato il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (per le imprese che non sono tenute al possesso della patente), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.
* Sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l’autocertificazione relativa al possesso del documento equivalente alla patente a crediti (Paesi UE) o di quello attestante il riconoscimento dello stesso secondo la legge italiana (Paesi extra UE). In assenza di tali documenti anche le imprese e lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani, dichiarando il possesso dei medesimi requisiti e più precisamente:
per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE è sempre ammesso il possesso di documenti equivalenti (ad esempio possesso del modello A1 anziché del DURC);
per le imprese extra UE occorre, viceversa, il possesso dei medesimi documenti richiesti alle imprese e lavoratori autonomi italiani, secondo quanto disposto a legislazione vigente.
Si precisa, infine, che l'INL creerà una pagina FAQ relativa alla patente a crediti, ma nel frattempo è possibile inoltrare dubbi o richieste all'indirizzo patenteacrediti_faq@ispettorato.gov.it .
⇨ Per gli Associati ANPIT Veneto, è comunque possibile rivolgersi all'Associazione per ricevere precisazioni ed assistenza sul tema: segreteriaveneto@anpit.it.
Riferimenti normativi:
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