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Legge di Bilancio 2025: Collegato Lavoro. Assenza del lavoratore e dimissioni per fatti concludenti

La Legge 13 dicembre 2024 n. 203, c.d. Collegato Lavoro alla Legge di Bilancio 2025 è in vigore dal 12 gennaio 2025 ed introduce alcune novità in materia lavoro e gestione d'impresa.


In particolare, l'art. 19 introduce la possibilità di desumere le dimissioni del lavoratore per fatti concludenti in caso di sua assenza ingiustificata.

assenza lavoratore

La norma prevede un'integrazione all'art. 26 (Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, quarto decreto attuativo del Jobs Act in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti.


Il Collegato Lavoro determina l'aggiunta del comma 7-bis, il quale prevede che, se un lavoratore è assente ingiustificato oltre i termini previsti dal CCNL applicato o, in mancanza di previsione del Contratto Collettivo, per oltre 15 giorni **, il datore di lavoro, contemporaneamente:

  • DEVE trasmettere comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro che ha facoltà di effettuare accertamenti sull'assenza

    e

  • PUO' intendere il rapporto come risolto per volontà del lavoratore e senza applicazione della procedura telematica, che ricordiamo altrimenti essere obbligatoria nei casi di dimissioni (vedasi art. 26, c. 1, D.Lgs. 151/2015).

** in attesa di chiarimenti sul testo di Legge per la definizione di giorni lavorativi o di calendario.

L’obiettivo del legislatore è quello di contrastare la pratica di assentarsi ingiustificatamente dal lavoro per periodi prolungati, con lo scopo di indurre il datore di lavoro a procedere con il licenziamento.

Infatti, se confermate anche dai controlli dell'ITL, le dimissioni per fatti concludenti determinano:

A) per il datore di lavoro:

  1. nessun obbligo di pagare il c.d. "Ticket licenziamento";

  2. la facoltà di trattenere l'indennità di mancato preavviso dalle competenze di fine rapporto del dipendente;

B) per il lavoratore:

  1. l'impossibilità di fruire del trattamento NASpI (Indennità di disoccupazione).


La risoluzione per fatti concludenti del rapporto di lavoro NON è applicata:

  • se il lavoratore riesce a dimostrare l'impossibilità di comunicare le ragioni dell'assenza per cause di forza maggiore;

  • per fatti imputabili al datore di lavoro.



Trattandosi di norma parzialmente novativa, la presente informativa potrebbe essere passibile di aggiornamenti e correzioni, poiché si attendono chiarimenti da parte dell'INL relativamente ai modi e tempi di comunicazione dell'assenza del lavoratore, nonché ai criteri che l'Ispettorato stesso dovrà seguire per procedere alle verifiche ed accertamenti.



A titolo informativo, si riporta di seguito il testo del comma 7-bis di nuova introduzione.

«In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Le disposizioni del secondo periodo (le dimissioni) non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza».

ASSENZE INGIUSTIFICATE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CCNL ANPIT

Pur permanendo la norma di Legge secondo la quale il Datore di lavoro, in caso di assenza ingiustificata, ha facoltà di attendere 15 giorni per procedere alla segnalazione all'Ispettorato e rientrare nel caso novativo delle dimissioni per fatti concludenti, la Contrattazione ANPIT-CISAL prevede provvedimenti disciplinari per le assenze ingiustificate per periodi inferiori a 15 giorni.

Pertanto, resta facoltà del Datore di lavoro decidere di avviare comunque l'iter disciplinare previsto in materia di assenza ingiustificata dal CCNL applicato, di cui, di seguito, si riportano alcuni esempi.



A) Sanzione disciplinare: SOSPENSIONE DAL SERVIZIONE E DALLA RETRIBUZIONE


È prevista la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il lavoratore che "sia assente ingiustificato al lavoro per uno o due giorni. Oltre 2 giorni, vi sarà il massimo della sospensione (10 giorni)" nei CCNL:

  • CASE DI CURA personale non medico;

  • COMMERCIO;

  • SERVIZI DI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING, DIGITAL EXPERIENCE E DATA MANAGEMENT;

  • MARKETING;

  • METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI, ODONTOTECNICO;

  • SALE BINGO E GAMING HALL;

  • SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI;

  • SERVIZI AUSILIARI INTEGRATI;

  • SOCIETÀ ED ENTI DI FORMAZIONE;

  • STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONE;

  • TERZIARIO AVANZATO;

  • TERZO SETTORE, ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO;

  • TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO, PUBBLICI ESERCIZI.



È prevista la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per il lavoratore che "si assenti dal lavoro per un’intera giornata senza comprovata giustificazione" nei CCNL:

  • FAÇON



B) Sanzione disciplinare: LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO (con preavviso)


È previsto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) per il lavoratore che "senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi, o per più di 4 (quattro) giornate suddivise in almeno due distinti episodi, sanzionati nell’ultimo biennio lavorato" nei CCNL:

  • METALMECCANICO, INSTALLAZIONE D'IMPIANTI, ODONTOTECNICO;

  • SERVIZI AUSILIARI INTEGRATI;

  • STUDI PROFESSIONALI E AGENZIE DI ASSICURAZIONE;

  • TERZIARIO AVANZATO;

  • TERZO SETTORE, ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO;

  • TURISMO, AGENZIE DI VIAGGIO, PUBBLICI ESERCIZI.


È previsto il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (con preavviso) per il lavoratore che "si assenti dal lavoro per più di 3 giorni consecutivi, o per più di 4 giornate nell’anno solare successive a giorni festivi, senza comprovata giustificazione" nei CCNL:

  • FAÇON.



C) Sanzione disciplinare: LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (senza preavviso)


È previsto il licenziamento per giusta causa (senza preavviso) per il lavoratore che "senza comprovata giustificazione non si presenti al lavoro per più di 4 (quattro) giorni consecutivi o per più di 6 (sei) giornate suddivise in almeno due distinti episodi sanzionati nell’ultimo biennio lavorato."

nei CCNL:

  • CASE DI CURA personale non medico;

  • COMMERCIO;

  • MARKETING;

  • SALE BINGO E GAMING HALL;

  • SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIOSANITARI;

  • SOCIETÀ ED ENTI DI FORMAZIONE.


È previsto il licenziamento per giusta causa (senza preavviso) per il lavoratore che "si assenti dal lavoro, senza idonea giustificazione, per 4 (quattro) giorni consecutivi o 7 (sette) giorni anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare"

nei CCNL:

  • SERVIZI DI BUSINESS PROCESS OUTSOURCING, DIGITAL EXPERIENCE E DATA MANAGEMENT.








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