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Rapporto sulla parità di genere: scade il 20 settembre il termine per l'invio obbligatorio

Per effetto dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. Codice delle pari opportunità), così come modificato dall'art. 3 L. 162/2021, le imprese pubbliche e private che impiegano più di 50 dipendenti **, sono tenute a presentare il Rapporto biennale sulla situazione del personale.

Come stabilito dall'art. 1, comma 1 del Decreto Interministeriale del 2 luglio 2024, le aziende obbligate all'invio del rapporto, dovranno compilarlo e trasmetterlo entro il 20 settembre 2024.

** il requisito dimensionale fa riferimento all'organico risultante al 31 dicembre 2023.

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Con il D.M. 03/06/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stabilisce le modalità per la redazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in Azienda, che deve essere compilato telematicamente tramite il modello rinvenibile nell'Area Servizi Lavoro del Portale Cliclavoro, accedendo con SPID o CIE.

Sebbene l'obbligo sussista solo per le imprese con oltre 50 dipendenti, tutti i datori di lavoro possono scegliere di trasmettere il rapporto su base volontaria, anche ai fini dell'ottenimento della certificazione per la parità di genere.


Dall'apposita sezione di cliclavoro, è possibile scaricare il file Excel utile alla compilazione del modello (per comodità, è allegato anche qui sotto ), che dovrà poi essere caricato sulla piattaforma per l'effettiva trasmissione del rapporto.

Si ricorda che è possibile trasmettere UN solo rapporto per ogni biennio di riferimento e che, una volta inviato, il rapporto non sarà più modificabile.


SANZIONI

La mancata trasmissione del rapporto, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 520/1955 (sanzione amministrativa da € 515 ad € 2.580).

Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda.


L’Ispettorato Nazionale del Lavoro procederà anche alla verifica della veridicità dei rapporti e, in caso di rapporto mendace o incompleto, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

 

Si precisa, infine, che il Ministero del Lavoro ha integrato la pagina FAQ relativa al Rapporto biennale, includendo istruzioni e risposte sulla compilazione dei singoli campi.


Per gli Associati ANPIT, è comunque sempre possibile rivolgersi all'Associazione per ricevere precisazioni ed assistenza sul punto.



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